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Sez. 3, Sentenza n. 1965 del 17/08/1965 (Rv. 313745 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - FORME DI CONTRATTAZIONE - LOCAZIONE - RINNOVAZIONE TACITA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1965-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313745-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - FORME DI CONTRATTAZIONE - LOCAZIONE - RINNOVAZIONE TACITA - INAMMISSIBILITA.*

La volonta di obbligarsi della pa non puo desumersi per implicito da fatti o Atti ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra cui e la scrittura ad substantiam, cosicche non e configurabile, nei confronti dell' amministrazione stessa, l'istituto della rinnovazione tacita della locazione disciplinato dall'art.1527 cod.civ. (V. 2713/58, 4196/56, 1817/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)