Sez. 1, Sentenza n. 9246 del 12/07/2000 (Rv. 538410 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Stipulazione - Requisiti formali - Mancanza - Conseguenze - Rinnovazione tacita del contratto - Ammissibilità - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
La volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi, per implicito, da singoli atti, dovendo, viceversa, manifestarsi nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, e ciò anche in caso di rinnovo o proroga dell'originaria convenzione negoziale, con la conseguenza che l'istituto della rinnovazione tacita del contratto non è compatibile con le regole dettate in tema di forma per gli atti stipulati dagli enti pubblici (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, escluso, ai sensi del R.D. 2240/1923 e del d.P.R. 371/82, la legittimità della rinnovazione tacita di un contratto di automazione informatica stipulato da una università con un privato, precisando che il relativo rapporto negoziale era destinato ad estinguersi se, alla scadenza, non fosse intervenuta, nelle dovute forme, altra manifestazione espressa della volontà dell'ente di rinnovarlo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350, DPR 06/08/1982 num. 321, Regio Decr. 03/07/1923 num. 2240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)