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Sez. 1, Sentenza n. 5179 del 12/05/1995 (Rv. 492229 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Stipulazione - Forma - Formale stipulazione - Mancanza - Privato fornitore - Azione di responsabilità per colpa della P.A. - Esperibilità - Esclusione - Azione di arricchimento - Esperibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492229-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE

La volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti (nella specie, esecuzione spontanea della fornitura di protesi ed apparecchi ortodontici e fatturazione della stessa, a seguito di comunicazione di delibera della U.S.L. di proroga di preesistente contratto, comunicata dall'Ufficio economato della U.S.L. stessa), dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto (mancante, nell'ipotesi, sia perché la volontà dell'ente pubblico non risultava esplicitata dal suo legale rappresentante, sia per difetto di accettazione scritta del privato), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata "utilitas" della prestazione in favore della P.A..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)