Sez. 1, Sentenza n. 31123 del 14/05/2004 Ud. (dep. 15/07/2004) Rv. 229283 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Violazione dedotta per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Deducibilità "ratione temporis" - Ammissibilità.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
La violazione del divieto di " bis in idem" è questione di fatto, riservata alla valutazione del giudice di merito, e non può essere dedotta per la prima volta davanti al giudice di legittimità, a meno che " ratione temporis " non fosse stato possibile dedurla in grado di appello perché la sentenza di riferimento era passata in giudicato dopo quel giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)