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Sez. 6, Sentenza n. 14991 del 30/01/2013 Ud. (dep. 02/04/2013) Rv. 256221 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Violazione dedotta per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256221-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Èdeducibile nel giudizio di cassazione la preclusione del giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti. (Fattispecie in tema di annullamento disposto in relazione ad eccezione mai in precedenza sollevata, neppure in altro gravame di legittimità già proposto nel medesimo processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)