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Sez. L, Sentenza n. 4919 del 03/03/2014 (Rv. 629714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE | Dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento - Diritto della lavoratrice madre alle indennità per il caso di licenziamento - Motivo delle dimissioni - Irrilevanza - Preordinazione delle dimissioni all'assunzione presso altro datore di lavoro - Inclusione.
Stato
decisa il 2014-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE

In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)