Sez. L, Sentenza n. 11164 del 22/10/1991 (Rv. 474344 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - In genere | Dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento - Diritto della lavoratrice madre alle indennità per il caso di licenziamento - Preordinazione delle dimissioni all'assunzione presso altro datore di lavoro - Influenza - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - In genere
In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento - ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso-, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui le dimissioni risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)