Sez. L, Sentenza n. 12058 del 12/11/1991 (Rv. 474600 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità | Degli operai agricoli - Carattere di prestazione correlata con il lavoro prestato - Requisiti - Giornate accreditate per contribuzione figurativa - Rilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità
Nella disciplina introdotta dall'art. 7, comma nono del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, la pensione di anzianità degli operai agricoli mantiene il carattere di prestazione correlata con il lavoro prestato, per il conseguimento della quale occorrono i requisiti relativi all'iscrizione negli elenchi nominativi di categoria per 35 anni, e alla contribuzione minima, oltre che di 5460 giornate lavorative per tutto il periodo (media di 156 giornate annue), di 270 giornate per ciascun anno, comprese quelle accreditate per contribuzione figurativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)