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Sez. L, Sentenza n. 14583 del 22/06/2009 (Rv. 608839 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Deroga prevista dall'art. 2, secondo comma, lett. b), legge n. 1204 del 1971 - Cessione d'azienda - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608839-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, non si applica alla cessione d'azienda, che non comporta la cessazione dell'attività dell'impresa, ma la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54 com. 3 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)