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Sez. L, Sentenza n. 10391 del 18/05/2005 (Rv. 581893 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento ex art. 54 del D.Lgs. n. 151 del 2001 - Deroghe - Cessazione dell'attività dell'azienda - Possibilità di applicazione analogica o interpretazione estensiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581893-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dall'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 - secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - prevista dall'art. 54, comma terzo, lettera b), del medesimo decreto, opera nell'ipotesi di cessazione di attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica; ne consegue che, per la non applicabilità del divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lettera b), ovvero che il datore di lavoro sia un'azienda, e che vi sia stata cessazione dell'attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una cessazione di attività a fronte del mutamento della organizzazione interna di uno studio di consulenza fiscale e del lavoro, il cui titolare aveva eliminato il personale dipendente e proseguito la medesima attività avvalendosi soltanto della collaborazione di prestatori d'opera autonomi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)