Sez. L, Sentenza n. 18363 del 31/07/2013 (Rv. 627871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Lavoratrice madre - Licenziamento - Divieto - Deroga in caso di cessazione dell'attività aziendale - Ipotesi di cessazione di ramo d'azienda - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, per cui, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione di ramo d'azienda.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)