Sez. 3, Sentenza n. 7498 del 14/05/2012 (Rv. 622500 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - DURATA DELL'EFFICACIA | Pendenza del processo esecutivo - Effetto interruttivo del termine ventennale di cui all'art. 2847 cod.civ. - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - DURATA DELL'EFFICACIA
L'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 2847 cod.civ., cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso - prima della scadenza di detto termine ventennale - il decreto di trasferimento del bene ipotecato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2847
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)