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Sez. 1 - , Ordinanza n. 676 del 12/01/2022 (Rv. 663487 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Tratta ai fini dell’avvio alla prostituzione - Onere di allegazione - Sussistenza - Onere di qualificazione dei fatti allegati - Esclusione - Cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Consultazione di specifiche fonti informative internazionali sul fenomeno della tratta e delle Linee guida redatte dall’UNHCR - Necessità.
Stato
decisa il 2022-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663487-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria e con riguardo alla tratta ai fini di avvio alla prostituzione, il richiedente asilo ha l'onere di allegare i fatti, ma non di qualificarli, compito questo del giudice che deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrali, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)