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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6738 del 10/03/2021 (Rv. 660736 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Inverosimiglianza del racconto - Giudizio di inattendibilità - Esclusione - Previa acquisizione di Coi pertinenti e specifiche - Necessità - Differenza con il caso di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660736-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio.(Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto inattendibile il pur dettagliato racconto del richiedente, ritenendolo non già intrinsecamente incoerente, ma non verosimile, senza avere prima acquisito informazioni sul paese di provenienza e sullo specifico profilo di rischio da lui lamentato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)