Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6826 del 16/03/2017 (Rv. 643678 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pluralità di domande - Sentenza contenente la decisione nel merito su alcune e la dichiarazione di litispendenza su altra - Impugnabilità di tale ultima decisione - Regolamento necessario di competenza - Necessità
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Qualora il giudice abbia dichiarato la litispendenza tra due giudizi, in relazione alle domande svolte, nel secondo, dalla parte chiamata in causa, in quanto già anteriormente proposte davanti a diverso giudice, e, contestualmente, preso in esame la domanda formulata dalla parte attrice, accogliendola nel merito, al pari di quella di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della chiamata, la sentenza, benché unica sotto il profilo formale, contiene diverse decisioni, ciascuna relativa alle varie domande proposte. Ne consegue che il capo relativo alla pronuncia sulla litispendenza – essendo autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale – può, giusta l'art. 42 c.p.c., essere impugnato soltanto con l'istanza di regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)