Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9480 del 11/06/2012 (Rv. 622712 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Dichiarazione di litispendenza e contestuale decisione nel merito su altre questioni e domande - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione nei modi ordinari - Necessità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Qualora il giudice abbia dichiarato la litispendenza tra due giudizi, in relazione alle domande svolte da alcuni attori nei confronti della convenuta, in quanto già proposte davanti a diverso giudice, e contestualmente preso in esame la posizione sostanziale di altro attore, nonché deciso nel merito le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, la relativa sentenza deve ritenersi impugnabile nei modi ordinari con l'appello, non vertendosi nell'ipotesi di una pronuncia di tipo esclusivamente processuale, che abbia statuito solo sulla competenza, in relazione al disposto di cui all'art. 42 cod. proc.civ., il quale richiama, a tal fine, anche il precedente art. 39 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)