Sez. L, Sentenza n. 6498 del 22/03/2011 (Rv. 616420 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Divieto di nuove prove - Riferibilità ai documenti - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti in appello - Condizioni - Fattispecie relativa a riprese video potenzialmente idonee a evidenziare la commissione dell'illecito contestato al lavoratore.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello di consentire l'utilizzazione delle riprese video dell'ambiente in cui, secondo la motivazione del licenziamento, era avvenuta l'apprensione indebita di un plico contenente valori da parte del lavoratore, visto che tali riprese apparivano potenzialmente idonee a evidenziare la commissione dell'illecito contestato).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)