Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007 (Rv. 597848 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Documenti non prodotti in primo grado - Produzione in appello - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Nel giudizio di appello è inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte sia stata nella impossibilità incolpevole di produrli, ovvero il giudice non li reputi indispensabili per la decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)