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Sez. 5, Sentenza n. 9938 del 27/09/1984 Ud. (dep. 09/11/1984) Rv. 166606 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - COMMESSA DAL PRIVATO - COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE PER ERRORE DETERMINATO DALL'ALTRUI INGANNO - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE RELATIVA A GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'AVVIAMENTO AL LAVORO.*
Stato
decisa il 1984-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166606-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - COMMESSA DAL PRIVATO - COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE PER ERRORE DETERMINATO DALL'ALTRUI INGANNO - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE RELATIVA A GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'AVVIAMENTO AL LAVORO.*

La distinzione tra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in Atti pubblici per errore determinato dall'altrui inganno va individuata nel fatto che nella prima ipotesi il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità è responsabile il dichiarante in relazione a un preesistente Obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità del contenuto dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Invece nella seconda ipotesi l'attestazione proviene dal pubblico ufficiale, anche se alla conoscenza del fatto attestato egli sia pervenuto mediante le notizie e le indicazioni ricevute dal privato. (nella fattispecie la Corte suprema di Cassazione ha ritenuto che rispondesse di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale per errore determinato dall'altrui inganno un privato che mediante false dichiarazioni aveva ottenuto in modo non conforme alla realtà l'inserzione nella graduatoria degli aspiranti all'avviamento al lavoro, formata dalla commissione comunale di collocamento ai sensi dell'art. 5 della legge 1 giugno 1977 n. 285). (Conf mass n 158250).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, Legge 01/06/1977 num. 285 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)