Sez. 1, Sentenza n. 2222 del 26/05/1987 Cc. (dep. 03/07/1987) Rv. 176321 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL P.U. PER ERRORE DETERMINATO DALL'ALTRUI INGANNO - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - DIFFERENZA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL P.U. PER ERRORE DETERMINATO DALL'ALTRUI INGANNO - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - DIFFERENZA.*
Si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod.pen. qualora l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; si configura, invece, l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 483 cod.pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, concerna fatti che il P.U. Si limita a riportare nell'atto pubblico come proveniente dal privato, sicché l'attestazione del P.U. È limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato che è l'autore immediato della falsità. (Conf mass n 166606).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)