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Sez. 1, Sentenza n. 19264 del 11/06/2026 (Rv. 678842-01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo – Violazione art. 5 T.U.B. - Conseguenze – Illecito fonte di responsabilità risarcitoria - Fondatezza - Nullità del contratto - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678842-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

In tema di mutuo, la violazione dell'obbligo di "sana e prudente gestione" da parte dei soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. n.385 del 1993 integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare una eventuale responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto di finanziamento stipulato che, invece, sussiste quando - oltre alla violazione dell'obbligo prudenziale - si associ la violazione di norme incriminatrici.

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 5, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)