Sez. 1, Sentenza n. 19264 del 11/06/2026 (Rv. 678842-01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo – Violazione art. 5 T.U.B. - Conseguenze – Illecito fonte di responsabilità risarcitoria - Fondatezza - Nullità del contratto - Condizioni.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In tema di mutuo, la violazione dell'obbligo di "sana e prudente gestione" da parte dei soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. n.385 del 1993 integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare una eventuale responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto di finanziamento stipulato che, invece, sussiste quando - oltre alla violazione dell'obbligo prudenziale - si associ la violazione di norme incriminatrici.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 5, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)