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Sez. L, Sentenza n. 5764 del 19/04/2001 (Rv. 546073 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni - Maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici - Applicabilità ai soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o anzianità ovvero titolari di pensione di inabilità ex legge n. 222 del 1984 - Esclusione - Titolari di pensione o assegno di invalidità - Spettanza della maggiorazione - Fondamento - Svolgimento o meno di attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 - Irrilevanza - Disposizioni della legge 23 dicembre 2000 n. 388 riguardanti l'estinzione dei giudizi promossi da soggetti esclusi dal beneficio in quanto "cessati dall'attività lavorativa" - Incidenza sulla spettanza della maggiorazione ai pensionati di invalidità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546073-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

La maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, riconosciuta dall'art. 13 legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1993 n. 271, in favore dei "lavoratori" del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, mentre non può trovare applicazione - atteso il tenore letterale e la "ratio" della previsione normativa - per i soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero titolari di pensione di inabilità ex legge n. 222 del 1984, è invece applicabile ai titolari di pensione o assegno di invalidità, ai quali si addice la qualifica di "lavoratori", dato che il godimento della prestazione di invalidità non preclude lo svolgimento di attività lavorativa e che anche per essi vi è l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia. Per la spettanza del beneficio, poi, non assume rilevanza che i soggetti svolgessero o meno attività lavorativa alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992, considerato, da un lato, che, letteralmente, ciò che rileva, come elemento ostativo del beneficio, è solo il fatto che a tale data i lavoratori avessero già conseguito la pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero la pensione di inabilità e, dall'altro, che il requisito dell'attualità lavorativa comporterebbe un'ingiustificata disuguaglianza fra i lavoratori transitati in settori diversi dall'amianto e i lavoratori che, pur avendo ugualmente contratto l'asbestosi o comunque essendo rimasti esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, siano rimasti disoccupati; né la necessità dell'attualità lavorativa può essere dedotta dalle disposizioni di cui all'art. 80, venticinquesimo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)