Sez. 2, Sentenza n. 21111 del 04/11/2004 (Rv. 577951 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam - Simulazione relativa - Prova scritta - Necessità - Requisiti - Fattispecie in tema di vendita immobiliare.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
In tema di simulazione relativa, qualora il contratto simulato sia stato redatto in forma scritta, e tale forma sia necessaria a pena di invalidità, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita. (Nella specie, è stato escluso che costituisse valida prova della simulazione della vendita - dissimulante una donazione - la controdichiarazione proveniente da uno solo dei venditori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)