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Sez. 2, Sentenza n. 2906 del 27/02/2001 (Rv. 544256 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Tra le parti - Limitazioni - Distinzione.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544256-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

Nel caso in cui sia allegata la simulazione relativa di un contratto, viene comunque in rilievo l'esistenza e la validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra quindi non solo le normali limitazioni legali alla ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella più rigorosa stabilita dall'art. 2725 cod. civ., secondo il quale la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità è consentita solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, contemplata nell'art. 2724 n. 3 cod. civ. e non anche nelle altre ipotesi di cui ai n. 1 e 2 dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)