Sez. U, Sentenza n. 1389 del 21/04/1976 (Rv. 380096 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI CONTENUTO PATRIMONIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - PRETESA AVENTE TITOLO NECESSARIO NEL RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - DOMANDA DELLE SPETTANZE PECUNIARIE PERDUTE PER L'ILLEGITTIMO COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - FORMULAZIONE DELLA DOMANDA SOTTO IL PROFILO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI CONTENUTO PATRIMONIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - PRETESA AVENTE TITOLO NECESSARIO NEL RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - DOMANDA DELLE SPETTANZE PECUNIARIE PERDUTE PER L'ILLEGITTIMO COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - FORMULAZIONE DELLA DOMANDA SOTTO IL PROFILO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI - IRRILEVANZA.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di impiego pubblico, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo necessario nel rapporto di impiego pubblico, nel senso che questo, considerato nella sua Costituzione, svolgimento od Estinzione, funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che sarebbero stati disconosciuti o comunque lesi in pregiudizio del dipendente. Spetta, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda con la quale un dipendente pubblico (nella specie, un medico condotto) lamenti l'illegittimita del proprio collocamento a riposo, in quanto avvenuto prima del raggiungimento dei prescritti limiti di eta, e chieda la corresponsione degli emolumenti perduti in conseguenza dell'anticipato collocamento a riposo, ancorche tali pretese di corresponsione venga sollevata sotto il profilo di un riconoscimento di danni derivanti da un atto amministrativo illegittimo.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 24/07/1954 num. 596, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)