Sez. U, Sentenza n. 15234 del 30/06/2009 (Rv. 608907 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - ACQUE PUBBLICHE - UTILIZZAZIONE - CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI - A SCOPO IDROELETTRICO | Determinazione dei canoni di concessione - Principio fondamentale della legislazione statale nella materia - Proporzionalità del canone rispetto all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche ed all'utilità ricavata dal concessionario - Sussistenza - Criterio dell'"importo fisso" previsto dall'art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 - Principio fondamentale - Esclusione - Art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2004 - Criterio di determinazione del canone in base a tariffa di tipo progressivo - Contrasto con l'anzidetto principio fondamentale della legislazione statale - Esclusione - Fondamento.
TRENTINO-ALTO ADIGE - ACQUE PUBBLICHE - UTILIZZAZIONE - CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI - A SCOPO IDROELETTRICO
In tema di canoni per le derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico, l'unico principio fondamentale della legislazione statale nella materia - che segna il limite del corretto esercizio della potestà legislativa concorrente regionale di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - va ravvisato nella onerosità della concessione e nella proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità che il concessionario ne ricava, non potendosi, invece, qualificare come principio fondamentale il criterio della determinazione del canone in base ad un importo fisso per ogni cavallo dinamico nominale di potenza di forza motrice, previsto dall'art. 35 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale, pur collocandosi nell'alveo dell'anzidetto principio fondamentale, non ne esaurisce, tuttavia, la più ampia portata. Ne consegue che la determinazione della misura del canone operata, in riferimento alle piccole e grandi derivazioni, secondo un criterio che tiene conto dell'entità dello sfruttamento della risorsa in base ad una tariffa di tipo progressivo (in relazione al crescere dei Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta), dall'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, con decorrenza dal 1° luglio 2004, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ad essa conferita da una pluralità di fonti (tra cui: artt. 29 e 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79; d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463), non si pone in contrasto con il principio fondamentale innanzi individuato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 89, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/11/1999 num. 463 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 08/04/2004 num. 1 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)