Sez. 1, Sentenza n. 2053 del 10/04/1979 (Rv. 398435 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO - DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE SCRITTA DELLA PARTE ED ANNOTAZIONE DEL CANCELLIERE NEL FASCICOLO D'UFFICIO - NECESSITA - MANCANZA DI DETTA DICHIARAZIONE - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO - DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE SCRITTA DELLA PARTE ED ANNOTAZIONE DEL CANCELLIERE NEL FASCICOLO D'UFFICIO - NECESSITA - MANCANZA DI DETTA DICHIARAZIONE - CONSEGUENZA.*
La disposizione contenuta nell'art 169, secondo comma, cod proc civ, che conferisce alle parti la facolta di ritirare liberamente i propri fascicoli dopo la rimessione della causa al collegio, consente di prescindere dall'autorizzazione del giudice stabilita, per ogni altra ipotesi di ritiro, dal primo comma della stessa norma, ma non comporta deroga al principio, di cui all'art 77 disp att cod proc civ, il quale stabilisce che la restituzione del fascicolo si esegue previa dichiarazione scritta della parte che lo ritira e contemporanea annotazione nel fascicolo d'ufficio ad opera del cancelliere: ne consegue che, mancando siffatta annotazione, non puo ritenersi che la parte si sia avvalsa della facolta suddetta. (V 643/79, mass n 396796).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)