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Sez. 2, Sentenza n. 904 del 14/02/1981 (Rv. 411421 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - REGOLARE DEPOSITO DEL FASCICOLO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE - MANCATA ATTESTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELL'AVVENUTO RITIRO - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO - OBBLIGATORIETA - NECESSITA DEL FASCICOLO PER LA DECISIONE - OBBLIGO DI DISPORRE LE RICERCHE IN CANCELLERIA ED EVENTUALMENTE DI CONCEDERE UN TERMINE PER LA RICOSTITUZIONE DI ESSO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411421-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - REGOLARE DEPOSITO DEL FASCICOLO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE - MANCATA ATTESTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELL'AVVENUTO RITIRO - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO - OBBLIGATORIETA - NECESSITA DEL FASCICOLO PER LA DECISIONE - OBBLIGO DI DISPORRE LE RICERCHE IN CANCELLERIA ED EVENTUALMENTE DI CONCEDERE UN TERMINE PER LA RICOSTITUZIONE DI ESSO - SUSSISTENZA.*

Qualora l'appellante abbia provveduto a depositare il proprio fascicolo nella cancelleria, all'atto della Costituzione, e non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro, il giudice di appello, che non rinvenga il fascicolo stesso nell'incartamento processuale, non puo dichiarare l'improcedibilita del gravame, a norma dell'art 348 secondo comma cod proc civ, ritenendo che detto fascicolo sia stato ritirato in occasione della rimessione della causa al collegio, e non piu ridepositato, atteso che il ritiro del fascicolo deve pur sempre avvenire per il tramite del cancelliere; ma in tale situazione, e sempre che la controparte non fornisca prova contraria, il giudice d'appello deve ritenere che il fascicolo stesso non sia stato mai ritirato e, quindi - ove possibile - pronunciare sul merito del gravame, salvo disporre opportune ricerche da parte della cancelleria, o eventualmente, in caso di insuccesso di esse concedere un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (V 2053/79, mass n 398435; (V 2053/79, mass n 398434; (Conf 643/79, mass n 396796; (Conf 3284/76, mass n 382074; (Conf 3221/76, mass n 382809; (contra 3655/77, mass n 387294; (contra 3624/72, mass n 361633).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)