Sez. U, Sentenza n. 643 del 30/01/1979 (Rv. 396796 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCANZA DI ATTESTAZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DELL'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO, REGOLARMENTE DEPOSITATO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO - OBBLIGATORIETA - NECESSITA DEL FASCICOLO PER LA DECISIONE - OBBLIGO DI DISPORNE LE RICERCHE IN CANCELLERIA ED, EVENTUALMENTE, DI CONCESSIONE D'UN TERMINE PER LA RICOSTITUZIONE DI ESSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCANZA DI ATTESTAZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DELL'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO, REGOLARMENTE DEPOSITATO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO - OBBLIGATORIETA - NECESSITA DEL FASCICOLO PER LA DECISIONE - OBBLIGO DI DISPORNE LE RICERCHE IN CANCELLERIA ED, EVENTUALMENTE, DI CONCESSIONE D'UN TERMINE PER LA RICOSTITUZIONE DI ESSO.*
Qualora l'appellante abbia provveduto a depositare il proprio fascicolo nella cancelleria, all'atto della Costituzione, e non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro, il giudice d'appello, che non rinvenga il fascicolo stesso nell'incartamento processuale, non puo dichiarare l'improcedibilita del gravame, a norma dell'art 348 secondo comma cod proc civ, ritenendo che detto fascicolo sia stato legittimamente ritirato in occasione della rimessione della causa al collegio, e non piu ridepositato, atteso che, anche in quella circostanza, il ritiro del fascicolo, se non abbisogna di autorizzazione del giudice, deve pur sempre avvenire per il tramite del cancelliere, preposto alla custodia degli Atti del processo. In tale situazione, pertanto, e sempreche la controparte non fornisca prova rigorosa e precisa dell'avvenuto ritiro del fascicolo nonostante l'assenza della prescritta annotazione, il giudice d'appello deve ritenere che il fascicolo stesso non sia stato mai ritirato, e, quindi, pronunciare sul merito del gravame. Ove cio non sia possibile per effetto dell'indicata indisponibilita, e tenuto a disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria, cui potrebbe essere imputabile lo smarrimento del fascicolo depositato, o eventualmente, in caso di insuccesso di esse, a concedere un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (Conf 3284/76, mass n 382074; (Conf 3221/76, mass n 382009; (contra 3655/77, mass n 387294; (contra 3624/72, mass n 361633).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)