Sez. L, Sentenza n. 15622 del 11/12/2001 (Rv. 551019 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Cause di sospensione e di interruzione - Tassatività - Conseguenze - Pendenza di un procedimento penale relativo ad un reato influente sulla decisione di un giudizio civile da instaurare per la tutela di un diritto - Influenza sul corso della prescrizione del diritto stesso - Esclusione - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE
La pendenza di un procedimento penale per un reato la cui cognizione può influire sulla decisione di un giudizio civile da instaurare per la tutela di un diritto non incide sul corso della prescrizione del diritto stesso non rientrando tale circostanza tra le cause di sospensione e di interruzione dei termini prescrizionali tassativamente indicate negli artt. 2941, 2942, 2943, 2944 cod.civ.. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto far valere la sua pretesa ad essere assunto per effetto del superamento di apposito concorso e contestare la legittimità del rifiuto opposto dal datore di lavoro in relazione alla pendenza di un procedimento penale a suo carico anche nel periodo precedente la pronuncia della sentenza definitiva di assoluzione ponendo in essere atti adeguati a costituire in mora il datore di lavoro e ad interrompere quindi il corso della prescrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)