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Sez. 2, Sentenza n. 452 del 20/02/1971 (Rv. 350059 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASÌ CAUTELARE E DI MERITO - CARATTERE PETITORIO O POSSESSORIO DELLA FASE DI MERITO - CONDIZIONI - FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - SCOPI - EFFETTI - ORGANI RISPETTIVAMENTE COMPETENTI.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350059-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASÌ CAUTELARE E DI MERITO - CARATTERE PETITORIO O POSSESSORIO DELLA FASE DI MERITO - CONDIZIONI - FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - SCOPI - EFFETTI - ORGANI RISPETTIVAMENTE COMPETENTI.*

Le azioni di nunciazione, aventi carattere cautelare e nunziatorio, sono poste a difesa della proprieta e del possesso e portano alla emanazione, da parte del pretore, di un provvedimento a carattere cautelare, al quale, a cura della parte interessata, deve seguire un giudizio di merito, di natura possessoria o petitoria, a seconda che le ragioni del denunziante si fondino sul possesso oppure sulla proprieta o su qualsiasi altro diritto realè e cio allo scopo precipuo di sostituire all'ordine provvisorio dato dal pretore un provvedimento di carattere definitivo. Lo svolgimento del processo si articola in due fasi che, sebbene strettamente connesse, sono tuttavia distinte per la sostanziale diversita dello scopo che perseguono e degli effetti che ne derivanò la prima, riservata di regola alla Competenza del pretore, esaurisce la parte meramente cautelare del provvedimento e si conclude, dopo la citazione delle parti, con la conferma, modifica o revoca, sempre mediante ordinanza, dei provvedimenti urgenti adottati dallo stesso giudice senza pregiudicare il merito della causà la seconda, destinata alla decisione definitiva di merito, puo seguire davanti al pretore od essere da questi rimessa al giudice competente, ed in essa la domanda trae Determinazione e contenuto dalla citazione riassuntiva in base alla quale deve procedersi alla qualificazione dell'Azione. (nella specie il tribunale, avendo ritenuto che col ricorso introduttivo si erano proposte due domande cumulate, rispettivamente possessoria e petitoria, affermo la propria incompetenza in ordine alla prima, ritenendo la causa per l'istruttoria in ordine alla seconda. La SC, regolando la Competenza, ha designato come competente il tribunale per tutta la causa). (V 3155'68, mass n 336060).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)