Sez. 2, Sentenza n. 2778 del 12/07/1975 (Rv. 376789 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AZIONE DI NUOVA OPERA - NATURA POSSESSORIA - CONDIZIONI - COMPETENZA PER MATERIA - DEL PRETORE - VALORE DEL FONDO DA CONSIDERARE SERVENTE - ININFLUENZA - DOMANDA DI ELIMINAZIONE DELLA NUOVA OPERA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AZIONE DI NUOVA OPERA - NATURA POSSESSORIA - CONDIZIONI - COMPETENZA PER MATERIA - DEL PRETORE - VALORE DEL FONDO DA CONSIDERARE SERVENTE - ININFLUENZA - DOMANDA DI ELIMINAZIONE DELLA NUOVA OPERA - IRRILEVANZA.*
La denuncia di nuova opera, anche nella fase di giudizio successiva a quella sommaria iniziale, ha natura possessoria quando le ragioni dell'attore si fondino su possesso anteatto, al cui ristabilimento essa tenda. In conseguenza, cosi esercitata, essa spetta alla Competenza per materia del pretore, ed e ininfluente il valore del fondo da considerarsi servente rispetto al possesso dedotto, nonche irrilevante che sia stata chiesta anche l'eliminazione delle opere illegittime, posto che le azioni possessorie importano una condanna a fare quanto la stessa rappresenti mezzo per eliminare lo spoglio o la turbativa. (V 3965/74, mass n 372539; 3035/72, mass n 360793; (V 452/71, mass n 350059).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)