Sez. L, Sentenza n. 2625 del 11/02/2004 (Rv. 570044 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Deduzione della rinunzia in replica all'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte - Controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto - Configurabilità - Preclusioni e decadenze ex artt. 416 e 437 cod. proc. civ. - Operatività - Conseguenze.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
La deduzione della sussistenza di una rinunzia alla prescrizione in replica alla relativa eccezione formulata dalla controparte si configura come una controeccezione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto per il rito del lavoro dagli art. 416 e 437 cod. proc. civ., applicabile non solo alle eccezioni del convenuto ma anche a quelle dell'attore. Ne consegue che la parte interessata ha l'onere di allegare tempestivamente la rinunzia alla prescrizione nel giudizio di primo grado e, in caso di rigetto della sua domanda per intervenuta prescrizione, riproporla in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)