diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4219 del 25/03/2002 (Rv. 553250 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Deduzione della loro sussistenza in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore - Controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto - Configurabilità - Preclusioni e decadenze ex art. 416 e 437 cod. proc. civ. - Operatività - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553250-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, in replica alla relativa eccezione formulata dalla controparte, si configura come una controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto per il rito del lavoro dagli art. 416 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che la parte interessata ha l'onere di tempestivamente allegare l'interruzione della prescrizione in primo grado e, in caso di sua vittoria nel primo giudizio, di specificamente riproporre la controeccezione in appello, pena la presunzione di rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)