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Sez. 3, Sentenza n. 23220 del 16/11/2005 (Rv. 585280 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Deduzione della insussistenza della interruzione - Natura - Assimilabilità alle eccezioni in senso stretto - Conseguenze - Preclusioni e decadenze sia in primo grado e in appello - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585280-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE

La deduzione della insussistenza della interruzione della prescrizione a causa del mancato ricevimento di una lettera facente parte della sequela di atti interruttivi della controparte si configura come una eccezione in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze tanto in primo grado (ove incombe sul titolare del diritto l'onere di prendere posizione sulla idoneità degli atti interruttivi oppostigli e di dedurre i relativi mezzi di prova), quanto in appello (ove la eccezione nuova è preclusa dal disposto dell'art. 345 nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)