diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 4853 del 23/02/2024 (Rv. 670407-02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Indagini bancarie - Autorizzazione - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670407-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione per l'espletamento di indagini bancarie non necessita dell'indicazione dei motivi, non solo perché, in relazione ad essa, la legge non prevede alcun obbligo di motivazione, ma anche in quanto, nonostante il "nomen iuris", essa esplica una funzione organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici, ed ha natura di atto meramente preparatorio, cosicché non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali è previsto, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, l. n. 241 del 1990 e dall'art. 7 l. n. 212 del 2000, un obbligo di motivazione.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)