Sez. T, Ordinanza n. 19960 del 15/06/2026 (Rv. 679180-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Indagini bancarie - Autorizzazione ex art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51, comma 2, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura - Necessaria conoscibilità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l'autorizzazione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell'oggetto e dei limiti dell'accesso, sicché, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l'autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile e l'avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi sulla predetta documentazione.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 51 com. 2 lett. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)