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Sez. T, Ordinanza n. 19956 del 15/06/2026 (Rv. 679217-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Indagini bancarie - Autorizzazione ex art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Necessaria preesistenza - Contenuto minimo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679217-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l'autorizzazione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente, con la conseguenza che, ove l'autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile e l'avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi sulla predetta documentazione.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 51 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)