Sez. 3 - , Sentenza n. 11287 del 12/06/2020 (Rv. 658155 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Controversia tra debitore ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario con il cedente - Configurabilità - Presupposti - Conseguenze - Fallimento del cedente - Deduzione, da parte della curatela, della inopponibilità della cessione o della revocabilità della stessa - Competenza del tribunale fallimentare - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito; ne consegue che, ove il cedente sia dichiarato fallito e la curatela contesti l'opponibilità al fallimento della intervenuta cessione o, in subordine, deduca la revocabilità della stessa, la controversia "de qua" rientra nella "vis attractiva" del tribunale fallimentare, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 24 l.fall.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)