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Sez. 1, Sentenza n. 14376 del 08/07/2005 (Rv. 581749 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Atto costitutivo di garanzia per debito altrui - Dichiarazione di inefficacia "ex" art. 64 legge fall. - Giudizio relativo - Debitore garantito - Qualità di litisconsorte necessario - Configurabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581749-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO

Nel giudizio per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 64 legge fall., di un atto costitutivo di garanzia per debito altrui posto in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (nella specie, pegno di titoli), del quale si assuma la natura gratuita, va esclusa la qualità di litisconsorte necessario del debitore garantito, posto che quest'ultimo non è parte del rapporto originato dall'atto impugnato e, pertanto, la pronuncia sull'efficacia di tale atto rispetto alla massa dei creditori non è destinata a produrre effetti diretti, ma soltanto riflessi, nella sua sfera giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)