Sez. 1, Ordinanza n. 12972 del 13/07/2004 (Rv. 578210 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Controversia tra debitore ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario con il cedente - In caso di richiesta, da parte del debitore, di una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti del creditore originario - Configurabilità - Conseguenze - Fallimento del cedente - Deduzione, da parte della curatela, della inopponibilità della cessione o della revocabilità della stessa - Competenza del tribunale fallimentare - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito; ne consegue che, ove il cedente sia dichiarato fallito e la curatela contesti l'opponibilità al fallimento della intervenuta cessione o, in subordine, deduca la revocabilità della stessa, la controversia "de qua" rientra nella "vis attractiva" del tribunale fallimentare, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)