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Sez. 1, Ordinanza n. 3457 del 08/03/2002 (Rv. 552956 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE | Figlio naturale - Domanda di affidamento e regolamentazione del diritto di visita - Competenza del Tribunale per i minorenni - Sussistenza - Domanda di contributo al mantenimento - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza - Cumulo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552956-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE

Competente a conoscere delle domande del genitore naturale di affidamento del figlio minore e di regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore è il tribunale per i minorenni, mentre spetta al tribunale ordinario la competenza sulla domanda di contributo al mantenimento e di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore; trattandosi di competenza funzionale, essa è inderogabile e non trovano applicazione le norme sulla connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)