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Sez. 1, Sentenza n. 4273 del 20/04/1991 (Rv. 471767 - 01)

Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Tribunale per i minorenni - Attribuzioni in materia civile | Contributo per il figlio ancorché minorenne, corrisposto dal genitore naturale al genitore affidatario o tenente comunque presso di sè il figlio - Controversia sull'entità del contributo - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza - Competenza del Tribunale per i minori - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471767-01

Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Tribunale per i minorenni - Attribuzioni in materia civile

Competente a conoscere della controversia concernente l'entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all'altro genitore per il figlio ancorché minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il Tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall'art. 38 disp. att. cod. civ. - vertenti direttamente sull'interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale -, ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una "lite" tra due soggetti maggiorenni, che ha come "causa petendi" la comune qualità di genitori e come "petitum" il contributo che l'uno deve versare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)