Sez. 1, Ordinanza n. 8760 del 07/05/2004 (Rv. 572743 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE | Contributo per il figlio ancorché minorenne, corrisposto dal genitore naturale al genitore affidatario o tenente comunque presso di sè il figlio - Controversia sull'entità del contributo - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza - Competenza del Tribunale per i minori - Esclusione.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE
Competente a conoscere della controversia concernente l'entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all'altro genitore per il figlio ancorché minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il Tribunale per i minorenni, salvo che la domanda non sia proposta contestualmente a quella di dichiarazione giudiziale di paternità, che in tale limitata ipotesi attribuisce la competenza al tribunale per i minorenni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)