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Sez. L, Sentenza n. 5715 del 29/10/1981 (Rv. 416407 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE.*
Stato
decisa il 1981-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416407-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, dei contratti collettivi di diritto comune - come quella di ogni altro negozio privatistico - è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione o per violazione delle norme legali di ermeneutica. (nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'art. 23 n. 6 del contratto collettivo 11 maggio 1976 per i dipendenti di aziende elettriche municipalizzate - concernente i criteri per la preventiva individuazione del lavoratore da assegnare al posto resosi vacante - era stato dalla sentenza impugnata erroneamente interpretato nel senso che esso concede - anziché negare - all'azienda datrice di lavoro un potere discrezionale quanto ai tempi ed ai modi di copertura del posto). (Conf 738/79, mass n 396913; (Conf 3792/78, mass n 393340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 11/05/1976 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)