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Sez. 2, Sentenza n. 5980 del 17/11/1979 (Rv. 402666 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - NOZIONE - FATTISPECIE (ABBANDONO DELLA DOMANDA PRINCIPALE E DI QUELLA RICONVENZIONALE E CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO).*
Stato
decisa il 1979-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402666-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - NOZIONE - FATTISPECIE (ABBANDONO DELLA DOMANDA PRINCIPALE E DI QUELLA RICONVENZIONALE E CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO).*

Ai fini dell'applicazione dell'art 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933 n 1578, la nozione di transazione della lite non deve essere ricondotta nello schema tipico del negozio posto in essere nelle prescritte forme e sulla base di reciproche concessioni, ma deve essere intesa nella piu ampia accezione di ogni intesa che abbia l'effetto di estinguere la controversia, senza l'intervento del giudice, anche se priva dei requisiti di Forma e di contenuto del contratto di transazione. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto che il tribunale aveva correttamente ravvisato l'ipotesi transattiva di cui alla legge professionale forense, nell'abbandono della domanda principale e di quella riconvenzionale, cui era seguita la cancellazione della causa dal ruolo). (V 3722/78, mass n 393241; (Conf 1490/75, mass n 375071; (Conf 660/73, mass n 362774).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)