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Sez. L, Sentenza n. 7573 del 22/12/1983 (Rv. 432170 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A SOCIETÀ NON AVENTE PERSONALITÀ GIURIDICA - ACCERTAMENTO DELLA SEDE EFFETTIVA - VALUTAZIONE DELLE PROVE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432170-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A SOCIETÀ NON AVENTE PERSONALITÀ GIURIDICA - ACCERTAMENTO DELLA SEDE EFFETTIVA - VALUTAZIONE DELLE PROVE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Ai fini della notificazione a società non avente personalità giuridica, la valutazione delle prove per l'accertamento della Sede effettiva rientra nel potere del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivato, atteso che la Corte di Cassazione, ove venga denunciato un error in procedendo del giudice del merito, può solamente conoscere della attività processuale del giudice e delle parti ma non può direttamente apprezzare le circostanze di fatto che attengono ai presupposti materiali di quell'attività processuale o che costituiscono le componenti in cui si sostanziano rapporti o situazioni suscettibili di ripercuotersi nel processo. (V 3175/82, mass n 421117; (V 3175/82, mass n 421118; (V 2166/80, mass n 405827; (V 2166/80, mass n 405828).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)