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Sez. L, Sentenza n. 3746 del 19/06/1982 (Rv. 421704 - 01)

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - SUBAGENTE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO CON L'AGENTE - RICONSEGNA A COSTUI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ SVOLTA - CONSERVAZIONE DA PARTE DEL SUBAGENTE DELLA DISPONIBILITÀ DEI BENI ORGANIZZATI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ STESSA - TRASFERIMENTO DI AZIENDA EX ART. 2112 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421704-01

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - SUBAGENTE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO CON L'AGENTE - RICONSEGNA A COSTUI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ SVOLTA - CONSERVAZIONE DA PARTE DEL SUBAGENTE DELLA DISPONIBILITÀ DEI BENI ORGANIZZATI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ STESSA - TRASFERIMENTO DI AZIENDA EX ART. 2112 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La fattispecie del trasferimento di azienda contemplata dall'art. 2112 cod. civ. - che si realizza in ogni ipotesi in cui, ferma ed inalterata restando la struttura unitaria dell'azienda, e quindi immutati il suo oggetto e la sua attività, viene a modificarsene soltanto il profilo soggettivo, con il subentro di un nuovo al precedente titolare - non è configurabile nel caso del subagente (nella specie, di Assicurazione) che, all'atto dello scioglimento del contratto con l'agente, riconsegna a costui, in adempimento dell'Obbligo contrattuale di rendiconto, la documentazione relativa all'attività svolta, conservando la disponibilità dei beni (mobili, impianti e simili) organizzati per l'Esercizio di essa trattandosi di imprenditori autonomi e del (definitivo) regolamento contrattuale dei loro rapporti. (V 1921/81, mass n 412608; (V 6193/80, mass n 409919).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)