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Sez. L, Sentenza n. 6193 del 21/11/1980 (Rv. 409919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DA PARTE DELLO IMPRENDITORE PER MOTIVI DI SALUTE - SOSTITUZIONE DI UN NUOVO TITOLARE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL LAVORATORE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTI DERIVANTI DALL'ANZIANITA RAGGIUNTA ANTERIORMENTE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DA PARTE DELLO IMPRENDITORE PER MOTIVI DI SALUTE - SOSTITUZIONE DI UN NUOVO TITOLARE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL LAVORATORE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTI DERIVANTI DALL'ANZIANITA RAGGIUNTA ANTERIORMENTE - PERSISTENZA.*

Qualunque ipotesi di successione o di sostituzione del titolare dell'azienda per una causa di cessazione dell'attivita di costui, anche di fatto o per una cessione della propria attivita ad altro soggetto legato da motivi professionali o familiari al precedente imprenditore, restando immutato ed invariato il complesso dei beni e dei rapporti dell'impresa, rientra nella disciplina dell'art 2112 cod civ. pertanto, il lavoratore che sia stato mantenuto in servizio, dopo la sostituzione al precedente imprenditore, cessato dall'attivita per motivi di salute, del nuovo titolare, continua il suo rapporto con quest'ultimo, conservando i diritti derivanti dall'anzianita raggiunta anteriormente al trasferimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)