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Sez. 5, Sentenza n. 17245 del 12/07/2013 (Rv. 627269 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Istituzione con legge n. 549 del 1995 - Legge regionale per l'applicazione di dettaglio - Necessità - Ragioni - Mancata emanazione - Conseguenze - Assoluzione dal tributo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627269-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, qualora non sia stata emanata, ai sensi dei commi 30 e 34 dell'art. citato, la legge regionale destinata a regolarne l'applicazione in concreto, pur sussistendo in base alla sola legge statale il presupposto impositivo, manca il requisito di esigibilità del tributo, avuto riguardo al principio di legalità, che informa l'intero sistema tributario; con la conseguenza che non è possibile ritenere l'inadempimento dell'onerato nel versamento del predetto tributo né, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, irrogare le relative sanzioni. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, per avere la Regione Molise regolamentato la materia, con legge 13 gennaio 2003, n. 1, successiva all'annualità in contestazione).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Legge Reg. Molise 13/01/2003 num. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)